VENDITA PROGRAMMATA affitto con riscatto: una soluzione efficace in tempo di crisi

Il contratto di affitto con patto di futura vendita è un particolare tipo di contratto con cui proprietario/locatore e affittuario pattuiscono che al termine della locazione quest'ultimo possa esercitare l'opzione di acquisto dell'immobile ad un prezzo concordato e coperto (totalmente o parzialmente) dai canoni corrisposti nel corso degli anni.

Si tratta di un tipo di contratto molto utilizzato tra i privati e tra privato e costruttore, specie in una fase di crisi del settore immobiliare come quella in cui siamo. Grazie a questa formula, ad esempio, il proprietario o il costruttore hanno la possibilità di trovare maggiori soggetti interessati all'acquisto degli immobili costruiti e rimasti invenduti.

Del resto anche l'acquirente può entrare in possesso di una casa senza ricorrere al mutuo, con tutti i benefici che questo comporta, coprendo parzialmente il prezzo di acquisto con una parte delle somme versate a titolo di affitto.

Anche il fatto di fissare il prezzo dell’immobile fin dall’inizio mettendo così l'acquirente al riparo da possibili rincari o il fatto di rimandare in un secondo momento la decisione sul soggetto a cui intestare la proprietà dell’immobile, rappresentano indubbi vantaggi per l'affittuario.

Naturalmente il locatore potrebbe prevedere l'applicazione di penali nel caso in cui l'affittuario non eserciti l'opzione di acquisto, per cui un contratto di questo tipo va sottoscritto solo se si è fermamente convinti di acquistare l'immobile.

Ma è una formula a cui bisogna prestare molta attenzione. Per esempio nel caso di immobile in costruzione non è prevista alcuna fideiussione a garanzia, con la conseguenza che in caso di fallimento del costruttore quanto versato dall'acquirente potrebbe andare irrimediabilmente perso.

Potrebbe anche accadere che nel periodo tra la firma del contratto di locazione e l'esercizio del diritto di opzione, il proprietario decida di cedere l’immobile ad un terzo acquirente, con la possibilità che quest'ultimo non riconosca all'affittuario il diritto di opzione.