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Trascrizione contratto preliminare, la responsabilità del notaio

Autore: team

Nel caso di stipula di un contratto preliminare di compravendita, è obbligo del notaio comunicare al cliente che la trascrizione perde efficacia dopo tre anni. Una questione di cruciale importanza nei casi in cui la firma del contratto definitivo sia spostata molto avanti nel tempo. A deciderlo la Corte di Cassazione in una recente sentenza.

La trascrizione del contratto di compravendita è un atto facoltativo che serve a garantire l'acquirente da eventuali frodi del venditore, qualora questi venda lo stesso immobile ad altre persone. Inoltre serve a difenderlo nel caso in cui dopo la firma del compromesso eventuali terzi avanzino pretese sull'immobile o possano dar via a sequestri, pignoramenti, iscrizione di ipoteche. La trascrizione deve avvenire davanti a un notaio, che generalmente è lo stesso che si occupa anche della registrazione dello stesso.

Secondo la sentenza della Cassazione n 12482 del 18 maggio dovere del notaio è comunicare al cliente che, come previsto dalla legge, la trascrizione del compromesso ha una validità temporale di soli tre anni, passati i quali l'immobile torna in balia di possibili azioni messe in atto dal venditore o da terzi. Un dovere che si inquadra all'interno di quello che è conosciuto come "dovere di consiglio" gravante sul notaio, che obbliga quest'ultimo di illustrare al cliente le questioni tecniche di cui il cliente non si rende conto o non puo' rendersi conto.

Fonte: Idealista-news

 

 
 

Certificazione energetica nei contratti di locazione e vendita, tutti gli obblighi da rispettare

Autore: team

La normativa sull'Ape, l'attestato di prestazione energetica, prevede determinati obblighi nel caso di un immobile che venga messo sul mercato per la vendita o la locazione. Vediamo insieme quali sono.

Obbligo di dotazione – L’immobile deve essere dotato, a cura del proprietario, di un Apa in corso di validità e registrato secondo le normative regionali.

Obbligo di informazione – Il proprietario dell’immobile deve informare l’eventuale acquirente, locatario o comunque controparte contrattuale, dei contenuti dell’Ape in dotazione all’immobile stesso. La conferma dell’avvenuta informazione deve essere riportata nel successivo contratto.

Obbligo di consegna – Il proprietario dell’immobile deve consegnare all’eventuale acquirente o locatario o comunque controparte contrattuale, copia dell’Ape in dotazione all’immobile stesso. Questo obbligo è da ritenersi autonomo e distinto da quello successivo di allegazione. La conferma dell’avvenuta consegna deve essere riportata nel successivo contratto.

Obbligo di allegazione – Colui che registra il contratto (notaio) deve allegare all’atto l’Ape dell’immobile oggetto del contratto stesso.

Obbligo di affissione – Questo obbligo riguarda gli edifici della pubblica amministrazione o comunque utilizzati da essa. L’Ape deve essere esposto in evidenza all’ingresso dell’edificio o in luogo visibile al pubblico.

Gli obblighi di dotazione, informazione, consegna e allegazione dell’attestato di prestazione energetica ai contratti immobiliari possono causare ai soggetti inadempienti sanzioni importanti.

Fonte:Idealista-news

Come detrarre l'affitto di casa dal modello 730

Autore: team

La  stagione della dichiarazione dei redditi è ufficialmente iniziata anche per l'anno di imposta 2016. Che si utilizzi il modello precompilato (che è disponibile dal 18 aprile) o si scelga quello tradizionale è importante conoscere le spese che è possibile portare in detrazione e/o in deduzione. Tra le prime vi sono quelle sostenute per l'affitto di una casa adibita ad abitazione principale. I requisiti e le soglie cambiano a seconda dei casi

I contribuenti possono indicare le spese da portare in detrazione nel rigo E71-E72 del Modello 730/2016, dove, in primis, sarà necessario inserire i dati della locazione, degli inquilini e la tipologia contrattuale. Per quanto riguarda l'importo delle spese detraibil

  • Inquilini a basso redditto 
  1. Detrazione irpef di 300 euro per redditi non superiori a 15.493, 71 euro
  2. Detrazione irpef di 150 euro per redditi superiori a 15.493, 71 euro, ma inferiori a 30.987,41 euro
  • Lavoratore dipendente che trasferisce la sua residenza per motivi di lavoro
  1. Detrazione di 991,60 per redditi inferiori a 15.493, 71 euro
  2. Detrazione di 495, 80 euro per redditi superiori a 15.493, 71 euro, ma inferiori a 30.987,41 euro

Se nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica. Il lavoratore, inoltre, deve essere titolare di un contratto di locazione che può essere di qualunque tipo, di unità immobiliare adibita ad abitazione principale

  • Giovani tra 20 e 30 anni
  1. Detrazione di 961,60 euro per redditi complessivi fino a 14,493, 70 euro

Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta. Così ad esempio se il giovane ha compiuto 30 anni nel corso del 2016, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, solo per tale periodo d’imposta

  • Inquilini di alloggi sociali (per il periodo d'imposta dal 2014 al 2016)
  1. Detrazione pari a 900 euro per redditi complessivi non superiori a 15.493, 71 euro
  2. Detrazione pari a 450 euro per redditi superiori a 15.493, 71 euro, ma non a 30.987,47 euro
  • Studenti universitari fuori sede
  1. Detrazione irpef del 19% su un importo non superiore a 2.633 euro
  • Contratti a canone convenzionato
  1. Detrazione di 495,80 euro per redditi non superiori a 15.493,71 euro
  2. Detrazione di 247,90 euro per redditi superiori a 15.493, 71 euro, ma non a 30.987, 41 euro

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati.

Fonte:Idealista news

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